Art. 5.
(Modifica all'articolo 109 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.000 euro».